ADOZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/21. COSA SUCCEDE? di Carlo Petracca

Sull’adozione dei libri di testo c’è molta confusione e si stanno registrando nelle scuole comportamenti contraddittori e disomogenei che possono risultare persino illegittimi ed essere impugnati da eventuali soggetti interessati. Vediamo di illustrare bene la questione.

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 prevede che, qualora le scuole non riaprano entro il 18 maggio 2020, il ministro con apposita ordinanza, adottata anche in deroga alle disposizioni vigenti, provvede a una serie di adempimenti al fine di assicurare “l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021”.

Tra questi adempimenti, l’art. 2 lettera d) dispone che il ministro provveda  “all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell’art 1 (ossia la non riapertura delle scuole entro il 18 maggio) per l’anno scolastico 2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga agli art. 151, comma 1 e 188, comma 1 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994.”

Cosa dicono, intanto, gli art. 151 e 188 del decreto legislativo 297/94? Riportiamo il testo:

Art. 151, comma 1: I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d’interclasse. (Vale per la scuola primaria)

Art. 188, comma 1: I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe. (Vale per la scuola secondaria di primo e secondo grado).

Vediamo di esplicitare queste norme anche per coloro che non sono addentro al mondo giuridico e legislativo e agli stessi genitori e studenti che chiedono spiegazioni in merito. E’ da chiarire preliminarmente il significato dell’espressione “eventuale conferma”. Il termine “eventuale” sta ad indicare che il ministro, considerato che le scuole non riaprono entro il 18 maggio, può decidere la conferma, ma potrebbe anche non decidere in tal senso e lasciare che vengano effettuate le nuove adozioni.

Alcune scuole, rifacendosi agli art. 151 e 188 del decreto legislativo 297/94, intendono provvedere, o addirittura sembra abbiano provveduto, a nuove adozioni, mediante una visione online dei testi proposti dalle case editrici.
Questa operazione risulta illegittima perché il decreto legge n. 22/2020 riserva, come già detto, al ministro la facoltà di decidere. Fino a quando il ministro non deciderà nessuna operazione può essere effettuata. Se ci sono state delibere di nuove adozione decadranno.
Altre scuole, rifacendosi al decreto legge 22/2020, stanno deliberando già la conferma dei testi attualmente in adozione. Questa operazione non risulta illegittima, ma se il ministro non adotterà la riconferma la delibera degli organi collegiali dovrà essere ripetuta.

Questa è la situazione ad oggi, ma ci sono indubbiamente innumerevoli e insormontabili ragioni che spingono alla riconferma.
La scelta dei libri di testo è una operazione delicata e complessa che richiede un approfondito esame critico e collegiale, una valutazione ponderata e distesa, il coinvolgimento dei consigli di classe, dei dipartimenti, del collegio dei docenti e degli stessi genitori e, per il secondo ciclo, degli stessi studenti. Sono tutte operazioni che in questo momento non possono essere assicurate sia perché le riunioni in presenza non sono consentite sia perché i docenti sono molti impegnati nella didattica  a distanza (che  richiede più tempo della didattica in presenza) e nelle operazioni ineliminabili di chiusura dell’anno scolastico.

Alcune casi editrici hanno proposto la visione online dei testi, ma questa modalità viene a negare la collegialità richiesta dalla normativa e si riduce a un esame esclusivamente individuale.  In questo modo viene persino ad essere negata la consuetudine, oramai molto diffusa nelle scuole, di adottare gli stessi testi nelle classi parallele al fine di dare maggiore respiro collegiale all’azione didattica svolta nell’istituto. Per meglio comprendere la problematica si elencano tutte le fasi richieste dalle annuali circolari ministeriali mettendo in risalto per ciascuna di esse la problematicità e persino l’impossibilità:

  1. I rappresentanti delle case editrici depositano a scuola i libri in visione per l’adozione e spesso forniscono informazioni agli insegnanti, su loro richiesta, sulmateriale fornito a corredo dei testi stessi. Operazione attualmente impossibile, data la chiusura delle scuole;

  2. I docenti consultano i testi messi a disposizione nella sala insegnanti e confrontano le loro opinioni. Operazione attualmente impossibile, data la chiusura delle scuole;

  3. I genitori e gli studenti rappresentanti di classe consultano i testi proposti in adozione. Operazione attualmente impossibile, data la chiusura delle scuole;

  4. La visione online dei testi, proposta solo da poche case editrici, non permette, come già detto, di assicurare la collegialità e il confronto critico tra i docenti e non permette di accertare la qualità di altri fattori che determinano la scelta dei testi: la carta, le illustrazioni, la grafica, ecc;

  5. Le riunioni online dei consigli di interclasse/classe con le componenti dei genitori/studenti risultano difficoltose e improponibili in questo momento e possono generare diffuse irregolarità organizzative e gestionali che rendono nulle le operazioni stesse a fronte di eventuali ricorsi, proposti dai soggetti interessati e persino dalle case editrici;

  6. La delibera del collegio dei docenti, da effettuare normalmente entro la seconda decade di maggio, da svolgersi in video conferenza, comunque è difficilmente praticabile, data l’elevata composizione di questo organo collegiale. Anche in questo caso si possono riscontrare irregolarità che rendono nulla l’operazione a fronte di ricorsi di eventuali interessati;

  7. La segreteria della scuola, sulla base del verbale del collegio, dà comunicazione delle adozioni attraverso l’apposita piattaforma, normalmente entro la prima decade di giugno, anche per consentire alle case editrici di stampare i testi in tempo utile per l’avvio delle lezioni a settembre. In questo momento risulta difficoltoso assicurare questa operazione tempestivamente e il ritardo della comunicazione può pregiudicare anche il regolare avvio dell’anno scolastico.

Per tutte queste ragioni la quasi totalità dei dirigenti e dei docenti auspica che l’ordinanza ministeriale di prossima, e speriamo tempestiva, emanazione riconfermi i testi attualmente in adozione. Nemmeno ci si può appellare alla libertà di scelta, invocata da alcuni docenti, perché questa libertà viene meno nei casi di trasferimento di un docente in un’altra scuola in cui trova testi scelti da altri. In questa situazione di emergenza risulta prioritario assicurare la legittimità e la qualità dell’intera operazione che diversamente verrebbero negate. E’ da considerare, infine, che i testi scelti lo scorso anno, per essere stati scelti, assicurano comunque parametri di qualità.

 

 

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