Le scuole aspettavano già da molto tempo l’ordinanza sui libri di testo considerato che il decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 aveva previsto, (già da aprile!) che, qualora le scuole non fossero state riaperte entro il 18 maggio 2020, il ministro avrebbe dovuto adottare una ordinanza per provvedere “all’eventuale conferma…per l’anno scolastico 20/21, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico”. La mancata riapertura delle scuole entro il 18 maggio si conosceva già da un mese e resta incomprensibile questo ritardo quando normalmente le adozioni si effettuano entro il 15 maggio.
Alcuni giorni fa esce una bozza di ordinanza, illustrata anche ai sindacati, in cui era prevista la riconferma persino come atto unilaterale del dirigente scolastico o, comunque, con delibera del collegio dei docenti e le nuove adozioni erano rimesse solo a casi particolari (nuovi indirizzi degli istituti tecnici e professionali, mancanza di disponibilità dei testi sul mercato, ecc.).
Sulla base sia di quanto contenuto nel decreto legge n. 22/2020 sia della precedente bozza di ordinanza, ampiamente diffusa sui social, la quasi totalità dei collegi ha già provveduto alla riconferma dei testi in adozione nel corrente anno scolastico.
In data 22.05.2020 finalmente esce l’ordinanza definitiva n. 17 che non riconferma affatto la bozza presentata ai sindacati e praticamente sembra (sottolineo sembra!) rimettere ai collegi dei docenti sia la possibilità di riconfermare i testi attualmente in uso sia la possibilità di effettuare nuove adozioni. Allora è stata concessa massima libertà? Non proprio.
Che l’interpretazione non sia così semplice è testimoniata da numerosi interrogativi posti da dirigenti e docenti. Le domande più diffuse sono queste: ma ora cosa facciamo? Dobbiamo rifare la delibera? Ma come facciamo a fare nuove adozioni in così poco tempo non avendo nemmeno i testi a disposizione? Possono entrare i distributori nelle scuole? Possiamo fare la visione online dei testi? Sono interrogativi legittimi che hanno reso questa operazione molto complessa rendendo anche rischiose le scelte delle scuole che possono risultare persino illegittime.
Vediamo di approfondire la questione.
La scelta dei libri di testo, come ho già avuto modo di segnalare in altra occasione, è una operazione delicata e complessa che richiede un approfondito esame critico e collegiale, una valutazione ponderata e distesa, il coinvolgimento dei consigli di classe, dei dipartimenti, del collegio dei docenti e degli stessi genitori e, per il secondo ciclo, degli stessi studenti. Sono tutte operazioni che in questo momento non possono essere assicurate per una molteplicità di ragioni: i testi cartacei non sono disponibili; i distributori non possono entrare a scuola; le riunioni in presenza non sono consentite fino al 14 giugno e l’operazione di adozione deve essere effettuata entro l’11 giugno; i docenti sono molto impegnati nella didattica a distanza e nelle operazioni ineliminabili di chiusura dell’anno scolastico per cui la visione dei testi, qualora disponibili, risulterebbe frettolosa e persino superficiale.
Alcune casi editrici hanno proposto la visione online dei testi, ma questa modalità ha innegabili limiti: viene a limitare la collegialità richiesta dalla normativa e si riduce essenzialmente a un esame individuale; riduce la consuetudine, oramai molto diffusa nelle scuole, di adottare gli stessi testi nelle classi parallele al fine di dare maggiore respiro collegiale all’azione didattica svolta nell’istituto; non consente il confronto ampio e disteso tra i colleghi e non consente oltretutto, altro fattore importantissimo, il confronto tra i testi proposti dalle diverse case editrici in quanto alcune di esse non hanno avuto il tempo di provvedere alla completa offerta online; non assicura la qualità dell’operazione che deriva anche da altri fattori quali le illustrazioni, la grafica, la carta ecc; non consente la visione dei testi ai rappresentanti dei genitori e, per le superiori, agli stessi studenti; non assicura il trattamento di equità tra le diverse case editrici.
Una ultima considerazione. L’ordinanza, dopo aver detto che si può procedere a nuove adozioni, precisa che si possono riconfermare i testi attualmente in uso “ qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID 19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali”. Questa precisazione indirettamente consiglia la riconferma perché tutte le condizioni non si sono verificate e, di converso, sta a significare che per effettuare le nuove adozioni devono essere assicurate tutte le condizioni richieste dall’operazione di scelta. Questa ultima condizione, non facile da assicurare, non può sfuggire alla responsabilità di un dirigente scolastico attento.
In sintesi risulta piuttosto rischioso procedere a nuove adozioni che potrebbero anche essere impugnate da soggetti controinteressati e persino dalle case editrici. Le nuove adozioni risultano legittime a fronte di esigente particolari già citate quali i nuovi indirizzi degli istituti tecnici e professionali, la indisponibilità dei testi sul mercato, uso di strumenti alternativi ai manuali, ecc.
Per rispondere anche a una specifica domanda assicuro che non è affatto necessario ripetere la delibera qualora il collegio abbia già provveduto alla riconferma nei giorni precedenti all’emanazione dell’ordinanza.